Fringe benefits e flexible benefits: facciamo chiarezza

Fringe benefits e flexible benefits: quali differenze?
L’attenzione verso il benessere e l’appagamento dei dipendenti è una prerogativa di tutte le aziende di successo, dalle grandi multinazionali alle PMI. Oggi sempre più imprese scelgono di concedere ai propri collaboratori una serie di benefit, che possono spaziare dal cellulare aziendale ai buoni carburante, con lo scopo di integrare il loro stipendio e sgravarli di alcuni oneri. L’obiettivo finale, naturalmente, è quello di creare una condizione di lavoro ideale per tutti, che possa avere effetti positivi sull’intera produzione.
Come abbiamo detto, ci sono numerose tipologie di benefit che un’azienda può erogare nei riguardi dei propri dipendenti, ma nel loro complesso essi possono essere raggruppati in due categorie, che godono di trattamenti fiscali diversi e che è utile approfondire per comprenderne meglio limiti e vantaggi: i fringe benefits e i flexible benefits.
I termini del welfare aziendale
Ossia? Per spiegare il significato di detraibilità e detassazione, è importante operare un’ulteriore distinzione terminologica. Quella, cioè, esistente tra fringe benefits e flexible benefits.
Fringe benefits
Si tratta di elementi che, sanciti da contratto, vengono forniti al dipendente tramite beni o servizi e non in forma di denaro contante. Definiti anche come “compensi in natura”, i fringe benefits più comuni sono ad esempio il telefono cellulare, il computer portatile o il tablet, l’abitazione in affitto, i buoni pasto e l’automobile in concessione privata.
Questi benefits sono solitamente disciplinati all’interno del contratto individuale che l’azienda stipula con il lavoratore e, in linea generale, concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Questo significa che, essendo parte della retribuzione, essi sono oggetto di tassazione. La regola generale, stabilita dall’articolo 51 comma 3 del TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi), disciplina infatti l’applicazione del valore normale per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro e la tassazione solo se l’importo eccede i 258,23 Euro.
Esiste tuttavia una soglia di esenzione per la retribuzione in natura: sempre secondo la norma, infatti, non concorrono a formare reddito i beni e i servizi garantiti dal datore di lavoro quando il loro valore complessivo non supera, nel periodo d’imposta (cioè nell’intero anno), la cifra di 258,23 Euro.
Flexible benefits
Per flexible benefits si intende una serie di beni o servizi che l’azienda decide di erogare al dipendente affiancandoli alla retribuzione e che si inseriscono nel quadro delle politiche di welfare aziendale. Il loro obiettivo principale è quello di migliorare la vita privata del lavoratore, alleggerendolo di alcuni carichi, con risvolti positivi sulla sua motivazione, sul suo senso di appartenenza all’azienda e quindi sulla sua produttività.
I flexible benefits non sono disciplinati all’interno del contratto individuale e sono dunque frutto di una scelta aziendale, oppure esito di una contrattazione collettiva. Sono finalizzati a migliorare il benessere personale e familiare del dipendente: tra i più comuni troviamo infatti asili nido, borse di studio, assicurazioni sanitarie, previdenza complementare, abbonamenti al trasporto pubblico e così via. In linea generale il lavoratore ha la facoltà di scegliere i benefit che più si adattano alle sue esigenze e per questo vengono spesso definiti il “carrello della spesa” del dipendente.
I flexible benefits godono di un trattamento fiscale agevolato: i servizi che abbiamo elencato prima, a partire dal 2016, sono infatti esenti dal pagamento di tasse e contributi in quanto non concorrono a costituire il reddito da lavoro dipendente. Fanno eccezione solo i fringe benefits (per i quali, come abbiamo visto poco sopra, sussiste una soglia di esenzione fino a 258,23 Euro), la previdenza complementare (il cui limite di esclusione dalla base imponibile fiscale è fissato a 5.164,57 Euro), e le casse sanitarie (il cui limite di esenzione è pari a 3.615,20 Euro).
L’erogazione tramite voucher
In generale i benefit possono essere erogati dalle aziende anche sotto forma di voucher, ossia tagliandi cartacei o elettronici che consentono al lavoratore di accedere al paniere di beni e servizi della società convenzionata che li emette.
È importante però sottolineare che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente sancito l’impossibilità di godere della fiscalità agevolata per chi utilizza simultaneamente voucher welfare e fringe benefits. In poche parole, un lavoratore che riceve un buono spesa nell’ambito di un piano di welfare aziendale dovrà sommare tale importo al valore di eventuali fringe benefits (ad esempio un cellulare o un computer aziendale) e sarà tenuto a pagare le tasse su tali benefit se il valore complessivo supera la soglia di 258,23 Euro.