Norme, applicazioni e benefici del welfare aziendale

Welfare aziendale: che cos’è?
Welfare aziendale: tutti ne parlano, in molti lo applicano…ma di cosa si tratta, esattamente? Per spiegarlo, è bene fare una premessa: purtroppo nel nostro ordinamento non esiste una definizione univoca e compiuta di tale termine. In generale, però, possiamo dire che per welfare aziendale s’intende quell’insieme di attività e servizi che, erogati dal datore di lavoro ai suoi dipendenti, hanno come scopo quello di incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. E, quindi, anche il suo rendimento per l’azienda.
Un circolo virtuoso, insomma, da cui traggono vantaggio sia i lavoratori sia le imprese. I primi ne beneficiano dal punto di vista del clima aziendale: garantire ai dipendenti un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata e alleggerirli di alcuni pesi riduce infatti il loro stress e migliora i rapporti. Allo stesso tempo, agire per il loro benessere fa aumentare il loro senso di appartenenza all’azienda, facendo calare l’assenteismo e, allo stesso tempo, facendo aumentare l’impegno.
Ma per l’azienda quello del “clima” (e conseguente resa) lavorativo non è l’unico beneficio: fare welfare aziendale, infatti, significa anche concedere ai propri dipendenti una retribuzione di tipo non ordinario, che può consistere in benefit rimborsuali, nella fornitura diretta di servizi, a, ancora, in un mix delle due soluzioni, ma mai nell’erogazione diretta di denaro contante. O nei buoni welfare, documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, che sono utilizzabili dal datore di lavoro per l’erogazione di beni e servizi di welfare aziendale e che sono detraibili per l’azienda e detassati per i lavoratori.
I termini del welfare aziendale
Ossia? Per spiegare il significato di detraibilità e detassazione, è importante operare un’ulteriore distinzione terminologica. Quella, cioè, esistente tra fringe benefits e flexible benefits.
Fringe benefits
Buoni acquisti (e-commerce) – Buoni carburante – Buoni spesa
Definiti anche come “compensi in natura” sono solitamente disciplinati all’interno del contratto individuale che l’azienda stipula con il lavoratore: in linea generale, concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, quindi, sono oggetto di tassazione.
Esiste tuttavia una soglia di esenzione per la retribuzione in natura: l’articolo 51 comma 3 del TUIR – il testo unico delle imposte sui redditi – disciplina infatti l’applicazione del valore normale per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro è la tassazione solo se l’importo supera, nel periodo d’imposta (cioè nell’intero anno), la cifra di 258,23 euro.
Flexible benefits
Rette scolastiche – Visite istruttive – Abbonamenti al trasporto pubblico
Definiti anche come Buoni Welfare, non sono disciplinati all’interno del contratto individuale e sono dunque è frutto di una scelta aziendale, oppure esito di una contrattazione collettiva: in linea generale non concorrono a costituire il reddito da lavoro dipendente e, quindi, sono esenti dal pagamento di tasse e contributi.
Fanno eccezione solo i Fringe benefits (per i quali, come abbiamo visto poco sopra sussiste una soglia di esenzione fino a 258,23 euro), la previdenza complementare (il cui limite di esclusione dalla base imponibile fiscale è fissato a 5.164,57 euro), e le casse sanitarie (il cui limite di esenzione è pari a 3615,20 euro).
Per concludere:
I Buoni Welfare, dunque, non costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono completamente esentasse. Allo stesso tempo, essi sono deducibili per l’azienda, rappresentando così un duplice valore che potremmo definire come “win-win” per entrambe le realtà in gioco. Per capirlo meglio, prendiamo il caso di un’azienda che concede un premio di risultato al proprio dipendente: cosa accadrebbe se questo fosse erogato direttamente in busta paga e cosa, invece, se fosse convertito in welfare aziendale tramite buono welfare?
Buoni Welfare
- Tassazione a carico del dipendente
- pagamento della contribuzione Inps e pagamento dell\\\’Irpef a carico dell\\\’azienda
Buoni Welfare
- Tassazione a carico del dipendente
- pagamento della contribuzione Inps e pagamento dell\\\’Irpef a carico dell\\\’azienda